AVELLINO – Il sindaco Nello Pizza ha firmato l’ordinanza n. 414/2026, che ridisegna completamente il quadro delle misure notturne per la tutela della quiete pubblica. Il provvedimento estende a tutto il territorio comunale il divieto di vendita per asporto di alcolici e lo stop agli intrattenimenti musicali all’aperto, correggendo l’ordinanza di luglio che, indicando solo alcune vie, aveva generato dubbi interpretativi e rischiato di lasciare fuori ampie zone della città. La precedente ordinanza (n. 362/2026) citava alcune aree “a titolo di esempio” – centro storico, corso Vittorio Emanuele II, via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, via Scandone, via Fariello – ma molti esercenti avevano interpretato l’elenco come limitativo, ritenendo che fuori da quelle vie il divieto non si applicasse. Il Comune ha deciso di intervenire parlando esplicitamente di disparità di trattamento e di scarsa efficacia delle misure. La nuova ordinanza chiarisce che le regole valgono senza eccezioni geografiche, su tutto il territorio comunale. Dal 1 al 31 agosto. Tutti i giorni, dall’1 di notte: divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche; stop agli intrattenimenti musicali dentro e fuori i locali. Dal 1 al 13 settembre. Lunedì–giovedì: divieto da mezzanotte. Venerdì–domenica: divieto da l’una. Dal 1 agosto al 13 settembre, dalle 21 alle 6, nei punti vendita di grande e media distribuzione è vietata qualsiasi vendita per asporto di alcolici, di qualunque gradazione e in qualunque contenitore. Nella stessa fascia oraria, per tutte le bevande vendute da asporto – anche analcoliche – è obbligatorio l’uso di contenitori monouso: vietati vetro e lattine, anche nei distributori automatici. Resta fermo il rispetto dei limiti di emissione sonora previsti dal DPCM 14 novembre 1997, anche per gli artisti di strada. Il Comune potrà modificare orari e prescrizioni per singoli esercizi in caso di esigenze di ordine pubblico o tutela della salute. Sono previste deroghe su richiesta motivata per eventi e manifestazioni; una deroga automatica ai soli limiti sonori è valida per gli eventi organizzati direttamente dal Comune. Le sanzioni restano quelle già previste: da 500 a 5.000 euro per chi viola le disposizioni; in caso di violazioni ripetute nello stesso anno, sospensione dell’attività da 1 a 7 giorni, come stabilito dal decreto legge 14/2017.

