Enzo Cuomo respinge le contestazioni e rivendica la piena legittimità della propria nomina ad assessore regionale. Dopo il congelamento dell’atto da parte del Viminale per una questione giuridica legata alla tempistica delle dimissioni da sindaco di Portici, l’esponente affida ad una nota ufficiale la sua posizione-ricostruzione: «Ho formalizzato le mie dimissioni da sindaco della città di Portici prima della nomina ad assessore regionale» sottolinea Cuomo (nella foto a destra) in una nota ufficiale. «Risulta evidente come la stessa nomina conferita sia assolutamente in linea con lo spirito e il tenore del quadro normativo di riferimento». L’esponente dem approfondisce la cornice giuridica: «Le cause di ineleggibilità, come noto, sono volte a impedire che un candidato possa influenzare gli elettori in forza di una posizione ricoperta prima del voto. La situazione disciplinata dall’articolo 50, comma 3, dello Statuto campano si preoccupa invece di impedire che possano ricoprire, tramite nomina, la carica di assessore soggetti che, al momento della designazione, rivestano altre cariche istituzionali, determinando situazioni di incompatibilità». È in questo quadro che Cuomo colloca la scelta di dimettersi immediatamente: «Non appena ricevuta la notizia della designazione ad assessore regionale» spiega «ho rassegnato formalmente le mie dimissioni dalla carica di sindaco, rinunciando anche alla facoltà di ritirarle nei venti giorni previsti dal comma 3 dell’articolo 58 del Tuel». Un passaggio su cui Cuomo insiste: «Detta facoltà, benché non espressamente prevista dalla norma, segna una chiara manifestazione di volontà volta a rimuovere ogni residuo elemento di incompatibilità. La ratio della norma attribuisce a questa “finestra” dei venti giorni lo strumento attraverso il quale il sindaco dimissionario possa rivalutare la propria decisione». Secondo il neo assessore «questo non determina affatto la permanenza in capo al sindaco dimissionario delle prerogative di capo dell’amministrazione, tanto che la gestione ordinaria nei venti giorni resta affidata al vicesindaco e alla Giunta, che conservano integri i propri poteri». Cuomo conclude: «Il quadro normativo si innesta nello Statuto regionale, che non ha fissato un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità entro il quale debba essere esercitata l’opzione o debba cessare la causa stessa. In questo vuoto normativo» sottolinea «opera un automatico rinvio alla legge n. 165 del 2004, che impone un termine non superiore a trenta giorni per esercitare l’opzione volta a rimuovere l’incompatibilità». E, a sostegno della propria tesi, richiama un precedente politico preciso: «Si tratta esattamente della stessa norma di cui si sta avvalendo l’onorevole Cirielli, che non ha ancora optato tra la carica di consigliere regionale e quella di deputato della Repubblica».

